L’Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche è nata dall’Assemblea Costituente il 6 aprile 2013. Gli obiettivi, le attività e le modalità di gestione dell’Associazione sono definiti dallo Statuto.
STATUTO
Sezione I: Denominazione, Sede, Finalità (artt. 1-3)
Articolo 1. Denominazione e durata
È costituita un’associazione di professionisti della conservazione e del
restauro del patrimonio archivistico e bibliografico, fondata su base
volontaria, senza scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana dei
Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche“ (AICRAB).
Obiettivi primari dell’AICRAB sono la promozione e la valorizzazione della
conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché lo
sviluppo e il progresso della pratica del restauro del patrimonio medesimo.
Il funzionamento dell’Associazione è regolato dal presente Statuto e dai
regolamenti che saranno eventualmente adottati, oltre che dal Codice Civile
e segnatamente dalle disposizioni della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2. Sede Sociale
L’Associazione ha sede in Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 13 ed è libera
di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale. Potranno
essere istituite sedi secondarie ovvero operative sia in Italia che
all’estero. L’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle sedi
secondarie ovvero operative saranno disciplinati da apposito regolamento
senza necessità di integrare il presente Statuto.
Articolo 3. Scopi dell’AICRAB
L’AICRAB si prefigge i seguenti scopi
A. Incrementare la conoscenza mediante lo sviluppo delle iniziative di
formazione, studio, ricerca in tutti i campi connessi alla conservazione
del patrimonio archivistico e bibliografico e, in particolare:
- promuovere le capacità nella pratica del restauro;
- fornire continue opportunità di formazione e aggiornamento
professionale; - pubblicare e diffondere le informazioni tecniche e professionali;
- migliorare le metodiche e le tecniche più adatte alla prevenzione, alla
manutenzione e al restauro dei materiali conservati negli archivi e
nelle biblioteche.
B. Adottare, mantenere e promuovere il Codice Etico e le Linee guida per le
attività di tutti i professionisti della conservazione e del restauro dei
materiali conservati negli archivi e nelle biblioteche e, nello specifico:
- contrastare qualsiasi tentativo finalizzato a ridurre la qualità di
tali norme; - promuovere la consapevolezza dell’importanza della conservazione tra le
professionalità affini e il pubblico in generale; - favorire la comunicazione efficace e la collaborazione tra i
professionisti coinvolti nella tutela e nella conservazione del
patrimonio archivistico e bibliografico.
C. Promuovere le attività professionali rappresentate, divulgando le
informazioni e le conoscenze ad esse connesse e, in particolare:
- fornire agli utenti informazioni relative alle attività professionali
di riferimento e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti; - sostenere, anche attraverso l’organizzazione diretta di specifiche
iniziative, la formazione permanente; - adoperarsi affinché la formazione professionale avvenga su tutto il
territorio nazionale secondo criteri unitari di alto livello
qualitativo; - istituire e regolamentare marchi o attestati di qualità e di
qualificazione professionale dei servizi connessi alla conservazione ed
al restauro del patrimonio archivistico e bibliografico; - agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole
sulla concorrenza; - adottare il Codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del
consumo, vigilando sulla condotta professionale degli associati e
stabilendo le eventuali sanzioni derivanti dalla violazione del Codice
di condotta; - promuovere forme di garanzia attraverso l’attivazione di uno sportello
di riferimento presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
D. Sostenere la conservazione in tutte le controversie nei confronti della
pubblica amministrazione e di enti pubblici e privati e, nello specifico:
- proporsi come interlocutore qualificato delle istituzioni e degli
organismi, locali, nazionali ed europei, preposti alla tutela del
patrimonio archivistico e bibliografico; - rappresentare le istanze professionali degli associati nelle sedi
politiche e istituzionali; - promuovere indagini e ricerche inerenti gli aspetti teorici, tecnici,
normativi, organizzativi e gestionali delle attività professionali
rappresentate; - fornire agli associati gli strumenti informativi atti a diffondere e
consolidare tra gli stessi un vivo spirito di iniziativa e solidarietà
sociale; - elaborare moduli informativi per i vari settori professionali
rappresentati e curarne l’aggiornamento e la diffusione al fine di
facilitare un criterio unitario nazionale nella redazione di progetti e
perizie, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
economico; - promuovere forme di assicurazione collettive a tutela degli associati e
dei terzi a copertura dei rischi di danni a persone e cose, relativi e
connessi allo svolgimento delle attività professionali esercitate.
E. Stabilire contatti con le organizzazioni professionali di categoria e
sindacali maggiormente rappresentative e, in particolare:
- aderire e partecipare ad organizzazioni culturali e professionali,
nazionali e internazionali, che abbiano scopi affini; - promuovere e incrementare i rapporti con l’Università e gli altri
organismi nazionali ed internazionali di ricerca; - costituire forme aggregative con le associazioni professionali di cui
all’art. 2 della legge n. 4 del 14/01/2013, con funzioni di promozione
e qualificazione delle attività professionali, nonché di rappresentanza
delle istanze comuni.
F. Promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui
criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e
competenza professionali, con la partecipazione delle associazioni dei
lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e, in particolare:
- collaborare all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle
singole attività professionali, attraverso l’invio di contributi o la
partecipazione diretta ai lavori degli specifici organi tecnici; - promuovere la costituzione di organismi di certificazione della
conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza, imparzialità e professionalità mediante l’accreditamento
presso l’organismo unico nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
G. Pubblicare, vendere, diffondere e distribuire libri, riviste,
pubblicazioni, letteratura, su carta, pellicola o supporti informatici,
nonché organizzare e partecipare a convegni, mostre, allo scopo di
favorire, valorizzare e promuovere la conservazione di libri e documenti
dando vita a ogni altra iniziativa atta a diffondere una corretta e ampia
circolazione delle informazioni professionali sia tra gli iscritti che, in
generale, nella categoria avvalendosi, per questa come per tutte le
attività finora ricordate, del sostegno di sponsor, esperti e chiunque
possa validamente contribuire al raggiungimento delle finalità prefissate.
H. Sollecitare la raccolta di fondi e ricevere donazioni e lasciti e, in
particolare:
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra
elencate; - concludere tutte le operazioni che siano necessarie ed utili alla
realizzazione degli scopi predetti;
compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali
finalità.
Sezione II: Patrimonio, Esercizio Finanziario (artt. 4-5)
Articolo 4. Patrimonio
Le entrate dell’AICRAB sono composte da:
A. Le quote versate annualmente dai soci: dette quote sono determinate di
anno in anno dal Consiglio Direttivo in base al bilancio preventivo
deliberato dall’assemblea e dovranno essere corrisposte dai soci entro 60
(sessanta) giorni dall’approvazione del bilancio preventivo.
B. I contributi dei soci.
C. I contributi di enti e organismi.
D. Eventuali elargizioni, donazioni, legati e lasciti, approvati
dall’assemblea.
E. I proventi della pubblicazione, vendita, diffusione e distribuzione di
libri, riviste, pubblicazioni, letteratura, su carta, pellicola o supporti
informatici.
F. I beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’AICRAB.
G. Ogni entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi o
pervenuti all’AICRAB per donazione, lasciti, contributi straordinari,
costituiscono il fondo comune dell’AICRAB.
È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’AICRAB, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al
perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 5. Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo
esercizio si concluderà al 31 dicembre 2013. Entro sessanta giorni dalla
chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo resta depositato
in copia presso la sede dell’AICRAB durante i 15 (quindici) giorni che
precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Sezione III: Soci (artt. 6-9)
Articolo 6. Soci dell’AICRAB
I Soci dell’AICRAB si distinguono in:
A. Soci Ordinari. Può divenire Socio Ordinario chiunque, nell’ambito della
conservazione dei beni archivistici e librari, svolga attività
professionale o sia impegnato nelle Scuole di Alta Formazione,
specializzazione, corsi di perfezionamento, master e altre scuole e corsi
di livello universitario, nonché ogni persona fisica o giuridica la quale,
al di fuori delle ipotesi predette, condivida gli scopi di cui all’art. 3
del presente Statuto. Nell’ambito della compagine dei Soci Ordinari è
istituito il Registro dei:
AA. Soci Professionali, cioè coloro che tra i Soci Ordinari dimostrano il
possesso, ai sensi della vigente normativa, del requisito professionale
minimo della qualifica di:
.a Restauratore (o Collaboratore restauratore) di materiale librario e
archivistico, opere e manufatti cartacei e pergamenacei;
.b Archivista;
.c Bibliotecario.
Per l’iscrizione nel Registro dei Soci Professionali dei cittadini
stranieri deve essere valutato il possesso di requisiti equipollenti.
B. Soci Sostenitori. Le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla
realizzazione delle finalità istituzionali, sono in grado di fornire un
fattivo contributo allo sviluppo dell’AICRAB possono chiedere di diventare
Soci Sostenitori.
C. Soci Onorari. Vengono insignite della qualifica di Socio Onorario le
persone fisiche che hanno contribuito in maniera determinante con la loro
opera o il loro sostegno ideale, economico o professionale alla vita
dell’AICRAB.
Ciascuna categoria di Soci sarà tenuta al pagamento di una quota sociale
differenziata, dovuta in ragione d’anno, non frazionabile e che verrà
stabilita ed aggiornata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote di
adesione sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non rivalutabili.
I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota annuale.
Articolo 7. Modalità di ammissione dei soci
L’ammissione dei Soci Ordinari è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta, corredata dell’attestazione di pagamento della quota
associativa e – qualora sia richiesta la contestuale iscrizione nel
Registro dei Soci Professionali dell’AICRAB – della documentazione
necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti professionali. Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo su proposta del
Segretario. Eventuali reiezioni sono sempre motivate. Il Socio Ordinario
che acquisisce successivamente all’iscrizione all’AICRAB il requisito
professionale minimo di una o più qualifiche di cui all’articolo 6, chiede
l’inserimento nel Registro dei Soci Professionali mediante domanda scritta,
all’uopo documentata, corredata dell’integrazione, eventualmente dovuta,
della quota associativa annuale già versata.
L’ammissione dei Soci Sostenitori avviene su proposta del Presidente
dell’AICRAB ed è subordinata al pagamento della quota associativa. Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo con giudizio
insindacabile.
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre Soci
Onorari per particolari meriti connessi alle finalità dell’AICRAB. La
nomina avviene su proposta del Presidente e di almeno due membri del
Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della
quota annuale.
La presentazione della domanda di adesione all’AICRAB comporta la
conoscenza e accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti
eventualmente adottati.
I Soci iscritti vengono inseriti in un elenco dove sono riportati i dati
anagrafici, indirizzo e recapiti. L’elenco è aggiornato annualmente.
Articolo 8. Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti ed, in particolare:
A. partecipano alle iniziative promosse dall’AICRAB;
B. intervengono alle assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni Socio, a
qualunque delle categorie di cui all’articolo 6 esso appartenga, ha diritto
ad un solo voto, che può esercitare direttamente o per delega scritta, per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e delle delibere
assembleari, oltre che per la nomina degli organi direttivi dell’AICRAB;
C. ogni Socio ha diritto alla più ampia informazione sull’andamento della
vita associativa e al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
I Soci sono tenuti a:
A. rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti
adottati, nonché le prescrizioni dei codici etici e di condotta emanati dal
Consiglio Direttivo;
B. mantenere, in modo continuativo, il possesso dei requisiti minimi per lo
svolgimento dell’attività professionale;
C. aderire e rispettare il Codice Etico e le Linee guida per le attività di
tutti i professionisti della conservazione e del restauro dei materiali
conservati negli archivi e nelle biblioteche;
D. adeguamento costante a tutti i Regolamenti che dovessero essere emanati
in materia di lavori per conto dello Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni;
E. regolarizzare il versamento della quota associativa, secondo l’importo
stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di appartenenza,
entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
F. comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati personali
indicati al momento dell’iscrizione;
G. tenere un comportamento, nell’ambito e al di fuori dell’AICRAB, nonché
verso gli altri Soci, improntato a correttezza, buona fede, onestà e
rettitudine morale.
Le prestazioni di servizi eventualmente effettuate a favore dell’AICRAB da
parte dei Soci, si considerano a titolo gratuito, salvo che non risulti
loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per
delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 9. Cessazione del rapporto associativo
Il rapporto associativo si estingue per:
A. Decesso.
B. Decadenza. I Soci cessano di far parte dell’AICRAB per decadenza quando
non abbiano provveduto al versamento della quota annuale nel termine di 4
(quattro) mesi dalla data di scadenza della stessa. L’esclusione del Socio
è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, sentito il socio
interessato.
C. Dimissioni. Il Socio può, in qualunque momento, recedere dall’AICRAB. Il
recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo ed
ha effetto immediato, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per
l’anno in corso e comunque, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi con
decorrenza dal mese successivo a quello in cui il recesso è stato
comunicato. In caso di recesso da parte di un membro del Consiglio
Direttivo ovvero di un Socio Ordinario che rivesta una carica o svolga un
particolare incarico nell’ambito dell’AICRAB, il recesso deve essere
comunicato in forma scritta con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
D. Esclusione. L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo,
sentito il Socio interessato, nei seguenti casi:
-
- comportamento contrastante con gli scopi dell’AICRAB;
- persistenti violazioni delle disposizioni statutarie e
regolamentari; - l’aver arrecato un danno morale o materiale all’AICRAB;
- ogni altro motivo ritenuto grave.
Nella delibera di radiazione, che deve essere approvata dai due terzi dei
suoi membri, il Consiglio provvede a individuare la decorrenza e la
modalità per il regolamento dei rapporti pendenti. Il Socio escluso può
opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo ricorrendo al Comitato dei
Garanti.
Il socio decaduto, dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote versate.
Sezione IV: Organi Sociali (artt. 10-17)
Articolo 10. Organi dell’AICRAB
Sono organi dell’Associazione:
A. L’Assemblea dei Soci, composta da tutti gli iscritti in regola con il
pagamento della quota associativa. Rappresenta l’organo sovrano
dell’Associazione e si distingue in:
- Assemblea Ordinaria, convocata dal Presidente, una volta all’anno, per
verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il
bilancio preventivo; - Assemblea Straordinaria, che può essere indetta per qualsiasi esigenza
rappresentata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un decimo
dei Soci.
B. Il Consiglio Direttivo, costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 21
Consiglieri, scelti dall’Assemblea dei Soci nel proprio ambito. Durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. È l’organo di amministrazione e di
direzione dell’Associazione.
C. Il Presidente, che è il garante del presente Statuto e ha la
rappresentanza legale dell’Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo
nel proprio ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
D. Il Collegio dei Revisori. I Revisori dei conti sono scelti
dall’Assemblea, anche fra i non Soci, in numero dispari.
E. Il Comitato dei Garanti. È composto da tre membri designati
dall’Assemblea dei Soci nel proprio ambito. I componenti durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 11. Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il
pagamento della quota associativa ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
Elegge i membri del Consiglio Direttivo, che eleggono nel proprio ambito il
Presidente dell’Associazione. Può revocare, per gravi motivi, sia il
Presidente dell’Associazione che l’intero Consiglio Direttivo. L’Assemblea
è convocata almeno una volta all’anno, anche in luogo diverso dalla sede
sociale, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio
consuntivo ed il bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, mentre in via
straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio
Direttivo o da un decimo dei Soci. La convocazione è effettuata mediante
comunicazione di avviso per posta ordinaria o elettronica ovvero a mezzo
fax a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’adunanza. Il termine è ridotto a 7 giorni in caso di convocazione
urgente. Della convocazione è dato altresì avviso sul sito web
dell’Associazione. La comunicazione di avviso indica il luogo, la data,
l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno dei Soci. L’Assemblea è validamente costituita in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni
sono approvate a maggioranza semplice.
La revoca del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo è
approvata a maggioranza dei due terzi.
Ogni Socio ha diritto a un solo voto. È ammessa al massimo una sola delega
per Socio. Segretario dell’Assemblea è, di norma, il Segretario
dell’Associazione; in caso di sua vacanza o assenza, l’Assemblea, su
iniziativa del Presidente, procede a conferire l’incarico ad un Socio.
Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali
dell’Assemblea. Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede
dell’Associazione e ogni Socio può consultarlo.
Articolo 12. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione
dell’Associazione. È costituito da un minimo di 7 a un massimo di 21
Consiglieri scelti dall’Assemblea dei Soci nel proprio ambito. I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso
di recesso, decadenza, esclusione o decesso, i Consiglieri sono sostituiti,
per il restante periodo di durata della carica, dai Soci che nell’ultima
Assemblea hanno conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a
quello dei Soci eletti.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente e il
Vice-Presidente dell’Associazione, nonché il Segretario, il Tesoriere e i
Referenti di Area, che durano in carica per l’intera durata del Consiglio
Direttivo. Affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi
previsti dai regolamenti o comunque ritenuti necessari.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il
Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga
necessario o lo richiedano un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una
volta ogni tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta
ordinaria o elettronica o a mezzo fax. Il Consiglio può deliberare solo se
è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per
l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione
ed amministrazione dell’Associazione. È in sua facoltà attribuire deleghe
ai Consiglieri su specifiche materie o nominare al suo interno un comitato
esecutivo composto da 3 a 5 dei suoi membri al quale delegare tutti o
alcuni dei suoi poteri, salvo quelli che la legge riserva espressamente al
Consiglio stesso. In particolare, il Consiglio Direttivo:
- elabora e predispone i regolamenti e li sottopone all’Assemblea per
l’approvazione; - approva il rimborso delle spese e la corresponsione di compensi ad
operatori, collaboratori e professionisti; - autorizza i pagamenti di pertinenza dell’Associazione e incarica il
Tesoriere a provvedervi; - predispone il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di
spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio
annuale successivo; - delibera sulle domande di iscrizione all’Associazione;
- determina l’ammontare delle quote associative annue e le modalità di
versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione
amministrativa.
Articolo 13. Il Presidente
Il Presidente è il garante del presente Statuto e ha la rappresentanza
legale dell’Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio
ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cessata la carica
diventa Past-President ed entra a far parte di diritto del nuovo Consiglio
Direttivo, in qualità di Consigliere esperto, ma senza diritto di voto.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei
Soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di
rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In
caso di urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli
interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio
Direttivo.
Articolo 14. Il collegio dei Revisori
È in facoltà dell’Associazione, qualora si rendesse necessario, incaricare
del controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione
uno o più Revisori dei conti. I Revisori dei conti sono scelti
dall’Assemblea, anche fra i non Soci, in numero dispari. In caso di
Collegio, è nominato al proprio interno un Presidente. Alla fine di ciascun
esercizio, i Revisori predispongono un’apposita relazione ai bilanci, nella
quale espongono all’Assemblea dei Soci le risultanze delle verifiche
effettuate nel corso dell’anno.
Articolo 15. Il comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri designati dall’Assemblea
dei Soci nel proprio ambito. I componenti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Collegio designa nel proprio ambito un Presidente il quale
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di
voto.
Le regole di procedura sono disciplinate da apposito regolamento.
Il Comitato dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un
Organo dell’Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che
dovessero insorgere tra gli Organi dell’Associazione, tra questi e i Soci
ovvero tra i Soci stessi. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente.
Per questioni di particolare complessità, anche in merito alla
interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, il Comitato può avvalersi
della consulenza di professionisti esterni.
La carica di componente del Comitato dei Garanti è gratuita e incompatibile
con ogni altra carica sociale.
Articolo 16. Le altre cariche
Le altre cariche dell’Associazione sono:
- Il Vice-Presidente che è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio
ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Vice-Presidente
coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e rappresenta
l’Associazione quando abbia ricevuto apposita delega da parte del
Presidente stesso, nonché in tutti i casi in cui quest’ultimo sia
impossibilitato a farlo. Il Presidente può attribuire al
Vice-Presidente incarichi particolari o deleghe su specifiche materie. - Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.
Provvede alla tenuta dei libri associativi e alla redazione dei verbali
dell’Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
provvede all’aggiornamento dell’elenco dei Soci; cura l’esposizione
nella sede sociale e la pubblicazione sul sito web dell’Associazione
della convocazione delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del
Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti
sociali; coordina le attività e lo staff di segreteria e si occupa
delle questioni correnti che gli sono affidate dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo. - Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. Ha
il compito di tenere la cassa curando pagamenti e incassi, nonché di
seguire la tenuta della contabilità e dei libri contabili secondo le
indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. - I Referenti territoriali costituiscono il punto di riferimento
dell’Associazione a livello periferico e si distinguono in Referenti di
Area e Referenti Regionali. I livelli periferici sono individuati a
livello regionale e raggruppati in tre Aree: Nord, Centro, Sud. L’Area
Nord raggruppa le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’Area Centro
raggruppa le Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo e Molise. L’Area Sud raggruppa le Regioni Sardegna, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I Referenti di Area sono
nominati nell’ambito del Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente. I Referenti Regionali sono designati dai rispettivi
Referenti di Area e nominati dal Consiglio Direttivo. Le funzioni e
l’attività dei Referenti Territoriali sono disciplinate da apposito
regolamento.
Articolo 17. Gratuità delle cariche
Le cariche degli Organi dell’Associazione sono elettive e gratuite, salvo
il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per
conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico.
Eventuali compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti sono determinati
dal Consiglio Direttivo.
Sezione V: Modifiche Statutarie, Scioglimento, Disposizioni Finali (artt. 18-20)
Articolo 18. Modifiche statutarie
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate
dall’Assemblea dei Soci con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. Le proposte di revisione dello Statuto devono
essere espressamente indicate nell’ordine del giorno e non possono, in
nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”.
Articolo 19. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di
scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà
obbligatoriamente devoluto, ai sensi della normativa vigente, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le
norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.